Testamento del parroco Graglia di Leynì

di Toni Balbo

Alla già esaustiva descrizione dell’operato del parroco Cesare Graglia a Leinì, che ha esercitato dal 1834 al 1856, riportata nel testo “Leinì ieri e oggi” di don Giacomo Olivero, possiamo ora conoscere dal testamento le sue ultime volontà riguardanti la popolazione di Leinì.
Il suo successore don Matteo Ferrero redasse un estratto (particola) di tale testamento ad uso della parrocchia nel 1879.

Particola di testamento del fu sig.or teologo Cesare Graglia di Caselle ex-prevosto di Leynì.
27 settembre 1866

Art. 1°. Lego la somma di lire 250 ai poveri di Caselle e lire 250 ai poveri di Leynì da distribuirsi dai rispettivi parroci in ragione di lire 1 per ciascuna famiglia se composta di tre persone o meno e di lire 2 se in numero maggiore; questa distribuzione si farà nel trentesimo giorno dopo il mio decesso.
Art. 5°. Prelego al mio fratello Giacomo tutti i libri di mia spettanza in un colla stagera (scaffale) ed armadio in cui sono collocati esclusi unicamente quelli posti all’indice di Roma e quelli che trattano di teologia, sacra scrittura, storia ecclesiastica ed eloquenza sacra, quali vengono da me legati a favore della Parrocchia di Leynì, con che il prevosto della stessa s’incarichi di custodirli e conservarli; in caso contrario verranno dagli infranominati miei eredi rimessi al parroco di S. Giovanni Evangelista di questo luogo perché facciano parte della libreria propria della stessa parrocchiale e prego il mio cugino d. Giordano … in Veneria Reale a volere assumere l’incarico di separare tali libri e formarne una nota.
Art. 12°. Prelego pure al mio fratello Giacomo le cartelle del debito pubblico coi numeri 112143 – 1112144 – 1112145 – 1112146 – 1112147 della complessiva annua rendita di lire 205 acciò su tale reddito distribuisca in cadun anno lire 180 a numero 18 famiglie povere di Leynì in ragione di lire 10 per caduna famiglia. Tale distribuzione si dovrà eseguire a tenore della nota che prego il Sig. Prevosto di Leynì di volere in cadun anno compilare e sottoscrivere di concerto e col parere del membro più anziano della congregazione di carità di detto luogo e del sacerdote più provetto dello stesso luogo ivi residente almeno da 5 anni. Dette persone povere devono essere native di Leynì ed almeno da anni 5 nello stesso luogo residenti. Sarà considerato come povero colui che non ha il possesso di stabili di qualsiasi genere. Dovranno sempre essere preferite le persone di regolare condotta, quelle infermiccie, inabili al lavoro e specialmente le vedove con prole infantile.
Art. 17°. La tassa di successione e qualsiasi altra possa essere imposta sulle cartelle del debito pubblico, sia sul capitale che sulla rendita della medesima intendo e voglio debba essere prelevato dal totale ammontare delle somme legate.
Estratta la presente particola da copia autentica ad uso della Parrocchia.In fede. Leynì 30 luglio 1879.
Ferrero Prevosto