Il romitaggio di Leinì

di Christian Chiatello e Toni Balbo

Trovato all’archivio arcivescovile di Torino un documento del 1691 che illustra un passaggio significativo riguardante la gestione del Santuario della Madonna delle Grazie: la nostra venerata Madonnina.
Era il periodo in cui il generale francese Catinat stava devastando diverse città a sud di Torino nel quasi perenne conflitto fra i francesi ed i Savoia.
Invece nella tranquilla Leinì, si fa per dire, si era alle prese con la gestione del Santuario, che era stato abbandonato dall’ultimo custode e si doveva decidere cosa fare.
Informato l’arcivescovo di Torino Mons. Michele Antonio Vibò della situazione, esso scrive una missiva al parroco di Leinì, Priore Pietro Francesco Scarrone dove, rimarcando le circostanze, impartisce le regole da osservarsi nella nomina di un altro custode.
La situazione era questa: il Santuario rivestiva la condizione di “romitaggio”, luogo solitario che aveva la caratteristica di avere dei locali, oltre alla cappella, per ospitare un custode “romito” (eremita) e dei pellegrini. Ancora nel catasto francese di inizio 1800 le navate laterali erano censite come abitazioni.

La Madonnina nel catasto francese

Il Comune, proprietario del luogo, aveva nominato a custodia un “romito layco tedesco” che però aveva abbandonato il Santuario “sin dal principio di maggio delli anni mille seicento novant’uno” senza preavviso. Il Comune nomina allora un leinicese, tale Malanitto, in sua sostituzione, questi si rivela però un “idiota et indisposto” inadatto a ricoprire tale incarico. A questo punto il Parroco si era rivolto all’Arcivescovo.

Per “conservare et ampliare la devozione a quel Santo luogo”, l’Arcivescovo impartisce i seguenti Capitoli:
1° – Che sia espressamente proibito alla Comunità di Leynì di nominare un romito alla predetta Cappella della Madonna delle Grazie, qualsiasi Sacerdote, ma solo che possa nominare un romito secolare layco, come sono stati tutti gli altri addietro, che però sia di costumi religiosi per condurre vita romitea laycale conforme ai riti di Santa Madre Chiesa, abile e capace di servire alla Chiesa e con espressa autorizzazione per questo aspetto, dell’approvazione di Monsignor Ill.mo Arcivescovo e del consenso del Sig. Prevosto;
2° – Che detto romito debba servire annualmente a detta cappella come pure alla Chiesa Parrocchiale del suddetto luogo in tutte le feste di precetto;
3° – Che detto romito non permetta ad alcun religioso forestiero, tanto secolare che regolare, di celebrare la Santa Messa in detta cappella, nemmeno ad alcun altro religioso, eziandio (altresì) del luogo stesso, di somministrare Sacramenti né d’esercitare funzioni, senza l’espressa licenza del Sig. Prevosto o del suo Vice in caso di sua assenza;
4° – Che sia proibito a detto romito d’uscire nottetempo dal romitorio e di rifugiarvi nello stesso persona di qualsivoglia sesso malviventi, banditi, assassini, ladri et altri criminali;
(N.d.AA.: in quel tempo vigeva il diritto d’asilo ecclesiastico, cioè chi si rifugiava in un edificio dedicato al culto non poteva essere perseguito).
5° – Che non possa, né debba il romito allontanarsi dal romitorio salvo nei giorni che gli sarà permesso, nemmeno dormir fuori d’esso, eccetto in caso di gran necessità che ritrovandosi a questuare (raccogliere offerte), gli fosse impedito dalla sopravvenienza della notte, cattivo tempo o consimile di ritonarsene al romitorio e che debba alla fine d’ogni anno fare il conto del suo maneggio al detto Parroco delle oblazioni et elemosine fatte alla cappella;
6° – Che il Sig. Prevosto debba avere il governo delle suppellettili sacre di detta cappella e, nei casi di assenza prolungata del romito, al romito che pro-tempore lo sostituisce bisognerà fare una descrizione, ossia inventario del tutto, per farne fede al suo Sig. Prelato;
7° – Che a detta Comunità di Leynì, Confraternita dei Disciplinanti, Compagnia, e a chiunque altro resti proibito d’introdurre nella cappella funzione pubblica et ivi portarsi processionalmente senza permesso e licenza espressa del Sig. Prevosto, né non ostante qualsivoglia pretesto in contrario.

Michael Antonius Vibò Dei et Ap(osto)licae sedis gratia Archiep(iscop)us Taurinensis
Michele Antonio Vibò per grazia di Dio e della Sede Apostolica Arcivescovo di Torino