ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA
ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA BARBACANA”
DI LEINÌ
ATTO COSTITUTIVO
L’anno duemilacinque, il giorno 5 del mese di aprile, in Leinì (Torino) si costituisce in Leinì (Torino) una libera associazione culturale denominata “La Barbacana”.
L’associazione, costituita senza scopo di lucro, ha come finalità lo studio, la progettazione, la promozione, l’organizzazione e la divulgazione di attività culturali in genere.
L’Associazione ha sede provvisoria in via Vittorio Veneto n. 1 – Leinì (To).
Essa è regolata dalle disposizioni del seguente Statuto:
STATUTO
Art. 1 – Denominazione e sede
È costituita, ai sensi del Codice Civile, l’Associazione Culturale “La Barbacana” con sede in Leinì.
Art. 2 – Finalità e scopi
L’associazione ha come finalità lo studio, la progettazione, la promozione, l’organizzazione e la divulgazione di attività culturali in genere.
L’Associazione ha lo scopo di contribuire allo sviluppo ed alla valorizzazione del patrimonio culturale del territorio, con iniziative di salvaguardia delle opere nel campo artistico, storico e ambientale.
L’associazione si occupa di realizzare e favorire tutte le iniziative che portino al raggiungimento degli scopi citati.
Art. 3 – Esclusione del fine di lucro
L’Associazione non persegue fine di lucro. È pertanto interdetta la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali sotto qualunque forma.
Per quanto riguarda il regime fiscale delle attività dell’Associazione, valgono le norme contenute nel Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 - "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale".
Art. 4 – Patrimonio sociale
Il Patrimonio sociale è costituito dai contributi, erogazioni e lasciti, non rimborsabili, da parte dei soci, di altre persone fisiche e giuridiche a qualsiasi titolo.
Art. 5 – Durata
L’associazione è contratta a tempo indeterminato.
Art. 6 – Soci
L’adesione è annuale. L’ammissione dei soci e la quota annuale di adesione è stabilita dal Consiglio.
L’Assemblea, su proposta del Consiglio, può nominare soci onorari.
Art. 7 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea, il Consiglio e il Presidente.
Art. 8 – Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti i soci in regola con gli adempimenti societari.
Spetta all’Assemblea:
a) l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali;
b) la modifica del presente Statuto;
c) l’elezione degli organi sociali;
d) il programma annuale dell’attività su proposta del Consiglio.
Art. 9 – Consiglio
É eletto dall’Assemblea ogni tre anni ed è composto da un minimo di tre membri.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente.
Art. 10 – Presidente
Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di legge e la dirige coadiuvato dal Consiglio.
Art. 11 – Scioglimento
L’Associazione si scioglie per deliberazione dell’Assemblea o quando vengano a mancare tutti gli associati. Nel caso di scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto ad uno o più Enti costituiti nel territorio di Leinì che perseguono finalità analoghe.
Art. 12 – Norma di rinvio
Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono, se e in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile.
Art. 13 – Norme transitorie
Ai fini dell’espletamento delle formalità burocratiche per l’avvio dell’Associazione e per la convocazione degli organi statutari, viene nominato Presidente pro-tempore il Sig. Balbo Antonio. Tale carica rimarrà in vigore sino allo svolgimento della prima Assemblea.
Leinì, 5 aprile 2005